15 novembre 2011
Secondo grado per gli immigrati? No perché allo Stato costa troppo.
E’ un’amara realtà: non è possibile prevedere un secondo grado di giudizio perché allo Stato costerebbe troppo.
Così nelle cause in tema di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell’Unione Europea, ex art. 18 del d.lgs. 150/2011, non è previsto un secondo grado di giudizio restando l’ordinanza decisoria di primo grado non appellabile perché, si legge nella relazione di accompagnamento, nonostante le “sollecitazioni in senso contrario operate dalle competenti commissioni di entrambi i rami del Parlamento, nel caso di specie è stato necessario mantenerla in vigore giacché l’introduzione dell’appello, correlata con l’ammissione automatica di tutti i ricorrenti al patrocinio a spese dello Stato, avrebbe generato un aumento di spesa privo di adeguata copertura finanziaria”.
Affermazione, questa, particolarmente amara e difficile da digerire.
Per Amore del Vero va detto che vi sono diversi casi in cui l’appello è escluso:
– per volontà delle parti, ex art. 360, comma 2, c.p.c.;
– nei casi di giudizio di equità;
– nei casi previsti dalla legge; esemplificativamente:
a) le sentenze emanate a seguito di controversie individuali di lavoro nei limiti dell’art. 440 c.p.c.;
b) le sentenze emanate a seguito di controversie in materia di previdenza e assistenza ex art. 442 c.p.c., che richiama l’art. 440 c.p.c.;
c) le sentenze emanate a seguito di controversie in materia di locazione, comodato e affitto di valore inferiore a cinquantamila euro (ex art. 447 bis c.p.c., che rinvia all’art. 440 c.p.c.);
d) le sentenze che decidono l’opposizione agli atti esecutivi (ex art. 618, 2o e 3o co., anche dopo la riforma di questa norma ai sensi dell’art. 15, L. 24 febbraio 2006, n. 52);
e) le sentenze, definitive o non definitive, di primo o di secondo grado, che hanno pronunciato solo sulla competenza e non anche sul merito della causa (ma dopo la L. 18 giugno 2009, n. 69 questi provvedimenti sono emessi nella forma dell’ordinanza), in quanto soggette ad impugnazione con regolamento necessario di competenza (v. sub art. 42), anche nel caso in cui il giudice abbia affrontato, per decidere sulla propria competenza, alcune questioni di merito (Cerino Canova); ove la sentenza contenga condanna alle spese, essa è impugnabile solo per il capo relativo (Luiso);
f) parimenti, le sentenze che dichiarano la litispendenza, continenza e connessione ed i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ex art. 295, sono impugnabili solo con il regolamento di competenza;
g) le sentenze pronunciate dalla corte d’appello in unico grado (si pensi, esemplificativamente, ai decreti che decidono sui ricorsi presentati a norma della L. 24 marzo 2001, n. 89 sul diritto all’equa riparazione per mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo).
Tuttavia resta il boccone amaro ed i dubbi che:
– sia una previsione incostituzionale, rispetto al diritto inviolabile alla difesa ed al giusto processo, ex artt. 24-111 Cost.;
– formuli disparità di trattamento tra chi è immigrato senza essere dell’Unione Europea (tutela ridotta) e chi non lo è, vulnerando l’art. 3 Cost.;
– passi il messaggio che il diritto cede il passo rispetto all’economia, che si traduce nell’ammettere, almeno implicitamente, la legge del più forte.
Scritto il 16-11-2011 alle ore 15:01
Effettivamente risolvere il problema sollevando la mancata copertura della spesa mi sembra puerile.
In realtà l’art. 3 si riferisce ai cittadini italiani e di conseguenza il diverso trattamento dei cittadini extracomunitari non sembra contrario al disposto costituzionale.
Piuttosto dovrebbe valere l’art. 2 che però con le garanzie (?) offerte dal primo grado di giudizio sembra ach’esso rispettato.