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Il Blog di Luigi Viola

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Postilla » Diritto » Il Blog di Luigi Viola » Diritto processuale civile » Il rito sommario di cognizione è un vestito su misura alla ricerca di un buon sarto.

28 novembre 2011

Il rito sommario di cognizione è un vestito su misura alla ricerca di un buon sarto.

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Il rito sommario di cognizione, ex art. 702bis c.p.c., è ormai a pieno titolo entrato nel nostro ordinamento e, di recente, per merito del d.lgs. 150/2011, si è rinvigorito: è un rito dalle straordinarie opportunità e perplessità.

Certo è che il rito viene modellato su misura al caso, come un vestito, con l’aiuto di un sapiente sarto (il giudice): è una rivoluzione copernicana perché il rito si adegua al caso e non viceversa.

Normalmente il caso deve adeguarsi al rito confezionato,  ovvero – per restare nella metafora – il cliente deve adeguarsi ai vestiti che il giudice possiede, senza farli su misura.

Nei riti tradizionali, come ordinario e del lavoro, si  utilizza  un vestito disponibile da  un negoziante, ma nel rito sommario si veste su misura, con un abito dettagliato e strutturato dal giudice sarto.

Se il giudice sarto, però, decide che non “si può vestire  su misura”, ecco che suggerisce di comprare il prodotto “confezionato”, convertendo il rito in ordinario, ex art. 702ter c.p.c.

Il vestito su misura è perfetto, meglio di quello confezionato, solo se il giudice sarto è bravo… e veloce perché si sa, nel nostro processo, si vuole che chi “costruisce su misura il processo” vada più rapidamente di chi usa il prodotto già pronto…

Le statistiche dicono che poca gente – oggi  – compra i vestiti su misura … forse perché non si fida dei sarti.

Letture: 11261 | Commenti: 3 |
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3 Commenti a “Il rito sommario di cognizione è un vestito su misura alla ricerca di un buon sarto.”

  1. Giacomo scrive:
    Scritto il 29-11-2011 alle ore 12:08

    Il sarto, però, non ha tutti i torti quando opta per il prodotto di serie, poichè il maggior impegno in termini di celerità non viene ripagato a livello statistico, atteso che le sole sentenze rilevano a quest’ultimo fine e non le ordinanze con cui si chiudono i procedimenti sommari ex art.703 ter cpc.

  2. Luigi Viola scrive:
    Scritto il 29-11-2011 alle ore 13:19

    Concordo perfettamente.

  3. mario scrive:
    Scritto il 17-12-2011 alle ore 19:53

    Con certi sarti c’è solo da tornare al far west e ai buonty killer …quand’è che i giudici cominceranno a pagare per le sentenze sballate ?

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  • art. 18 D.Lgs. 150/2011, art. 702bis c.p.c., art. 702ter c.p.c., cause di espulsione, corte costituzionale, D.L. 1/2012, dlgs 150/2011, giudice, immigrati, mediazione, ordini professionali, rito civile, rito sommario di cognizione, tariffe professionali
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